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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 2009

Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.


(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2009)

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo;

Rilevata la necessita', alla luce delle risultanze della sperimentazione effettuata nell'ultimo triennio del comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione, di modificare la comparazione vigente tra la classificazione europea e quella italiana, prevedendo che alcune classi europee corrispondano a classi italiane caratterizzate da una maggiore reazione al fuoco, nel rispetto dei requisiti di sicurezza;

Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 15 marzo 2005

1. Al decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'art. 4, comma 1, lettera a), dopo la classe di reazione al fuoco «(BFL-s1)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco «(CFL-s1)»;
b) all'art. 8, comma 2, dopo la classe di reazione al fuoco «(BL-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco «(BL-s3,d0)».
2. Alla tabella 1- Impiego a Pavimento, allegata al decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nella colonna classe europea, alla riga III, la classe di reazione al fuoco «(DFL-s1)» e' eliminata;
b) nella colonna classe europea, alla riga II, dopo la classe di reazione al fuoco «(CFL-s2)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco «(DFL-s1)»;
c) nella colonna classe europea, alla riga II, la classe di reazione al fuoco «(CFL-s1)» e' eliminata;
d) nella colonna classe europea, alla riga I, dopo la classe di reazione al fuoco «(BFL-s2)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco «(CFL-s1)».
3. Alla tabella 3 - Impiego a Soffitto, allegata al decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nella colonna classe europea, alla riga III, la classe di reazione al fuoco «(C-s3,d0)» e' eliminata;
b) nella colonna classe europea, alla riga II, dopo la classe di reazione al fuoco «(C-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco «(C-s3,d0)»;
c) nella colonna classe europea, alla riga II, la classe di reazione al fuoco «(B-s3,d0)» e' eliminata; d) nella colonna classe europea, alla riga I, dopo la classe di reazione al fuoco «(B-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco «(B-s3,d0)».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Ministro : Maroni

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